1. Nell'attuare la cooperazione finanziaria e tecnica, la Comunita' apporta un efficace contributo al conseguimento degli obiettivi che gli Stati ACP si prefiggono in materia di cooperazione regionale ed interregionale. Tale contributo si propone i seguenti scopi:

  • a)accelerare la cooperazione e lo sviluppo economico all'interno delle varie regioni degli Stati ACP e tra di esse;
  • b)accelerare la diversificazione delle economie degli Stati ACP;
  • c)ridurre la dipendenza economica degli Stati ACP dalle importazioni, sviluppando al massimo le produzioni per le quali tali Stati hanno sicure potenzialita';
  • d)creare mercati sufficientemente estesi all'interno degli Stati ACP e degli Stati vicini mediante l'eliminazione degli ostacoli che intralciano lo sviluppo e l'integrazione di tali mercati;
  • e)promuovere ed espandere il commercio fra gli Stati ACP e con i paesi terzi vicini;
  • f)utilizzare al massimo le risorse ed i servizi esistenti negli Stati ACP;
  • g)potenziare gli organismi creati dagli Stati ACP al fine di promuovere la cooperazione e l'integrazione regionali;
  • h)attuare misure specifiche a favore dei paesi senza sbocco sul mare ed insulari, specialmente in materia di trasporto e comunicazioni. 2. A tale scopo, dei mezzi finanziari previsti all'articolo 95 per lo sviluppo economico e sociale degli Stati ACP, una somma di 600 milioni di UCE e' riservata al finanziamento dei loro progetti regionali ed interregionali nonche' alla partecipazione ad eventuali cofinanziamenti per consentire la realizzazione di detti progetti.

Testo vigente dal 29 dicembre 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-11-29;887~art133 · fonte su Normattiva