Per la durata della presente Convenzione l'importo globale degli aiuti della Comunita' ammonta a 3.390 milioni di unita' di conto. Questo importo comprende: 1. 3.000 milioni di unita' di conto provenienti dal Fondo europeo di sviluppo, in appresso denominato "il Fondo", cosi' ripartiti:

  • a)2.625 milioni di unita' di conto per gli scopi di cui all'articolo 40, di cui: - 2.100 milioni di unita' di conto sotto forma di sovvenzioni, - 430 milioni di unita' di conto sotto forma di prestiti speciali, - 95 milioni di unita' di conto sotto forma di capitali di rischio;
  • b)fino a 375 milioni di unita' di conto per gli scopi di cui al titolo II, provenienti anch'essi dal Fondo sotto forma di trasferimenti per la stabilizzazione dei proventi d'esportazione; 2. Fino a 390 milioni di unita' di conto per i fini di cui all'articolo 40, sotto forma di prestiti concessi dalla Banca sulle risorse proprie alle condizioni previste dal suo statuto e abbinati, come norma generale, a un abbuono d'interessi del 3 per cento, alle condizioni previste dall'articolo 5 del Protocollo n. 2. L'onere globale degli abbuoni e' imputato all'importo delle sovvenzioni di cui al punto 1, lettera a).

Testo vigente dal 12 febbraio 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-02-03;11~art42 · fonte su Normattiva