[1]1. Gli Stati ACP e la Comunita' attuano, in stretta cooperazione e su un piano di eguaglianza, gli interventi finanziati dalla Comunita' stessa. 2. Spetta agli Stati ACP:
- a)definire gli obiettivi e le priorita' sui quali si basano i loro programmi indicativi;
- b)scegliere i progetti e programmi che essi decidono di presentare alla Comunita' per il finanziamento;
- c)preparare e presentare alla Comunita' i fascicoli dei progetti e programmi;
- d)elaborare, negoziare e stipulare i contratti di appalto;
- e)eseguire i progetti e programmi finanziati dalla Comunita';
- f)gestire e provvedere alla manutenzione delle opere realizzate nel quadro della cooperazione finanziaria e tecnica. 3. Su richiesta degli Stati ACP, la Comunita' puo' fornire loro assistenza tecnica per quanto riguarda i compiti di cui al paragrafo 2. Essa esamina i provvedimenti specifici intesi a ridurre le particolari difficolta' incontrate dagli Stati ACP meno sviluppati, senza sbocco sul mare ed insulari nell'attuazione dei loro progetti e programmi di azioni. 4. Spetta agli Stati ACP ed alla Comunita' congiuntamente:
- a)definire, nell'ambito delle istituzioni comuni, la politica generale e le linee direttrici della cooperazione finanziaria e tecnica;
- b)stabilire i programmi indicativi di aiuto comunitario;
- c)istruire i progetti e programmi e l'esame dell'adeguamento di questi ultimi agli obiettivi ed alle priorita' nonche' della loro conformita' alle disposizioni della presente convenzione;
- d)attuare le misure di applicazione idonee ad assicurare la parita' delle condizioni per la partecipazione alle gare ed agli appalti;
- e)valutare gli effetti ed i risultati dei progetti e programmi condotti a termine o in corso di esecuzione;
- f)accertarsi che l'attuazione dei progetti e programmi finanziati dalla Comunita' sia conforme alle destinazioni decise ed alle disposizioni della presente convenzione. 5. Spetta alla Comunita' elaborare e prendere le decisioni di finanziamento relative ai progetti e programmi. 6. a) Viene istituito, in sede di Consiglio dei Ministri, un Comitato ACP/CEE incaricato di esaminare, su un piano generale ed in base ad esempi concreti, le misure atte a migliorare l'attuazione della cooperazione finanziaria e tecnica, specie accelerando e snellendo le procedure.
- b)Detto Comitato e' composto, su base paritetica, di rappresentanti degli Stati ACP e della Comunita' designati dal Consiglio dei Ministri o i loro mandatari. Esso si riunisce trimestralmente ed almeno una volta all'anno a livello di ministri. Un rappresentante della Banca assiste alle riunioni del Comitato.
- c)Il Consiglio dei Ministri fissa il regolamento interno di tale Comitato, specie le condizioni di rappresentanza ed il numero dei membri dello stesso, le modalita' secondo le quali deliberano e le condizioni di esercizio della presidenza.
- d)Nell'ambito dei poteri devolutigli dal Consiglio dei Ministri, il Comitato svolge i seguenti compiti:
- i)raccoglie le informazioni sulle procedure esistenti nell'attuazione della cooperazione finanziaria e tecnica ed apporta tutti i necessari chiarimenti sulle stesse;
- ii)esamina, su richiesta della Comunita' o degli Stati ACP, le difficolta' specifiche eventualmente incontrate durante l'attuazione di detta cooperazione finanziaria e tecnica;
- iii)comunica al Consiglio dei Ministri, nel contesto della relazione annuale di cui alla lettera f), eventuali osservazioni e suggerimenti sulla relazione annuale di cui all'articolo 119;
- iv)presenta al Consiglio dei Ministri qualsiasi suggerimento inteso a migliorare o ad accelerare l'attuazione della cooperazione finanziaria e tecnica;
- v)esamina i problemi relativi all'attuazione dei calendari d'impegno, di esecuzione e di pagamento di cui all'articolo 110, per consentire l'eliminazione di eventuali difficolta' e blocchi individuati ai diversi livelli;
- vi)esegue gli altri compiti affidatigli dal Consiglio dei Ministri.
- e)Con l'accordo del Comitato degli Ambasciatori, il Comitato puo' convocare riunioni di esperti incaricati di studiare periodicamente le cause di eventuali difficolta' o blocchi che apparissero nell'attuazione della cooperazione finanziaria e tecnica. Detti esperti suggeriscono al Comitato i mezzi atti ad eliminare tali difficolta' e blocchi.
- f)Il Comitato esamina la relazione annuale sulla gestione dell'aiuto finanziario e tecnico della Comunita' inviatagli dalla Commissione a norma dell'articolo 119, paragrafo 2. Esso formula raccomandazioni e risoluzioni, destinate al Consiglio dei Ministri, relative ai provvedimenti intesi a conseguire gli obiettivi della cooperazione finanziaria e tecnica nell'ambito delle competenze conferitegli da detto Consiglio. Redige una relazione annuale in cui espone lo stato dei propri lavori, relazione che esaminata dal Consiglio in occasione della riunione annuale da quest'ultimo dedicata alla definizione della politica e delle linee direttrici della cooperazione finanziaria e tecnica di cui all'articolo 119.
[2]7. Purche' si tratti dei finanziamenti di progetti di competenza della Banca, le modalita' e procedure relative all'attuazione della cooperazione finanziaria e tecnica, definite ai capitoli 4, 6, 7 e 8, possono, di concerto con gli Stati ACP interessati, subire adeguamenti per tener conto della natura dei progetti finanziati dalla Banca, e consentirle, all'interno delle sue procedure statutarie, di svolgere le operazioni conformemente agli obiettivi della presente convenzione.
Testo vigente dal 29 dicembre 1980
