1. Possono beneficiare della cooperazione finanziaria e tecnica:

  • a)gli Stati ACP;
  • b)gli organismi regionali o interstatali di cui fanno parte gli Stati ACP e che sono autorizzati da questi ultimi;
  • c)gli organismi misti creati dalla Comunita' e dagli Stati ACP e autorizzati da questi ultimi a realizzare taluni obiettivi specifici, in particolare in materia di cooperazione industriale, e commerciale. 2. Possono inoltre beneficiarne, con l'accordo dello Stato o degli Stati ACP interessati, per progetti o programmi da questi approvati:
  • a)amministrazioni locali ed enti di sviluppo pubblici o a partecipazione pubblica degli Stati ACP, e in particolare le loro banche di sviluppo;
  • b)organismi privati che contribuiscono, nei paesi interessati, allo sviluppo economico e sociale delle popolazioni;
  • c)imprese che esercitano la loro attivita' secondo metodi di gestione industriale e commerciale e sono costituite in societa' di uno Stato ACP ai sensi dell'articolo 63;
  • d)associazioni di produttori cittadini degli Stati ACP od organismi analoghi e, in mancanza di tali associazioni od organismi, i produttori stessi;
  • e)borsisti e tirocinanti, per le azioni di formazione.

Testo vigente dal 12 febbraio 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-02-03;11~art49 · fonte su Normattiva