1. La Commissione e le autorita' competenti degli Stati ACP prendono le misure di applicazione atte ad assicurare parita' di condizioni per la partecipazione ad aggiudicazioni, gare di appalto e contratti finanziati mediante le risorse del Fondo gestite dalla Commissione. 2. A tal fine, fatto salvo l'articolo 19, si ha particolar cura di:
- a)assicurare, che le gare di appalto siano pubblicate con ragionevole anticipo nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee e nei giornali ufficiali degli Stati ACP;
- b)eliminare qualsiasi pratica discriminatoria o specificazione tecnica a che ostacoli la partecipazione a parita' di condizioni di tutte le persone fisiche e giuridiche degli Stati membri e degli Stati ACP;
- c)incoraggiare per quanto possibile, soprattutto quando si tratti d'intraprendere lavori importanti o di natura tecnica particolare, la cooperazione tra le imprese degli Stati membri e quelle degli Stati ACP, in particolare mediante la selezione preliminare e la creazione di gruppi.
Testo vigente dal 12 febbraio 1976
