1. La Commissione e le autorita' competenti degli Stati ACP prendono le misure di applicazione atte ad assicurare parita' di condizioni per la partecipazione ad aggiudicazioni, gare di appalto e contratti finanziati mediante le risorse del Fondo gestite dalla Commissione. 2. A tal fine, fatto salvo l'articolo 19, si ha particolar cura di:

  • a)assicurare, che le gare di appalto siano pubblicate con ragionevole anticipo nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee e nei giornali ufficiali degli Stati ACP;
  • b)eliminare qualsiasi pratica discriminatoria o specificazione tecnica a che ostacoli la partecipazione a parita' di condizioni di tutte le persone fisiche e giuridiche degli Stati membri e degli Stati ACP;
  • c)incoraggiare per quanto possibile, soprattutto quando si tratti d'intraprendere lavori importanti o di natura tecnica particolare, la cooperazione tra le imprese degli Stati membri e quelle degli Stati ACP, in particolare mediante la selezione preliminare e la creazione di gruppi.

Testo vigente dal 12 febbraio 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-02-03;11~protocollo-n-2-art18 · fonte su Normattiva