1. Allo scopo di assicurare che gli obiettivi prefissati siano conseguiti nelle migliori condizioni, i competenti servizi della Comunita' e dello Stato o degli Stati ACP interessati procedono regolarmente e congiuntamente alla valutazione degli effetti e dei risultati dei progetti condotti a termine nonche' dello stato materiale delle opere realizzate. Possono essere oggetto di valutazione anche progetti in corso di esecuzione, se cio' e' giustificato dalla loro natura, importanza o difficolta' di attuazione. 2. Le competenti Istituzioni della Comunita' e degli Stati ACP interessati adottano, ciascuna per cio' che la riguarda, le misure che la valutazione rivela essere necessarie. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 41 la Commissione e ciascuno Stato ACP tengono informato di tali misure il Consiglio dei ministri.

Testo vigente dal 12 febbraio 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-02-03;11~art57 · fonte su Normattiva