1. a) I progetti e programmi possono essere sottoposti, nel corso della loro esecuzione, ad una valutazione. Gli Stati ACP interessati e la Comunita' redigono congiuntamente, secondo una periodicita' convenuta, un rapporto di valutazione concernente i diversi aspetti dell'andamento del progetto ed i suoi risultati.
- b)In base a tale rapporto, puo' essere deciso di comune accordo un riorientamento del progetto in corso d'esecuzione. 2. a) Gli Stati ACP interessati e la Comunita' procedono congiuntamente alla valutazione dei progetti e programmi condotti a termine. La valutazione verte sui risultati conseguiti, confrontati con gli obiettivi, nonche' sulla gestione e sul funzionamento delle opere e sulla loro manutenzione. I risultati della valutazione sono studiati dalle due parti.
- b)Le autorita' competenti della Comunita' e degli Stati ACP interessati prendono, ognuna per quanto la concerne, i provvedimenti che s'impongono alla luce dei lavori di valutazione.
Testo vigente dal 29 dicembre 1980
