1. La gestione e la manutenzione delle opere realizzate nel quadro della cooperazione finanziaria e tecnica sono di competenza degli Stati ACP o degli altri eventuali beneficiari. 2. In deroga all'articolo 46, paragrafo 2, eccezionalmente e, in particolare, nelle circostanze di cui all'articolo 10 del Protocollo n. 2 possono essere concessi temporaneamente e in misura decrescente aiuti supplementari per assicurare la piena utilizzazione di realizzazioni che rivestono una particolarissima importanza per lo sviluppo economico e sociale dello Stato ACP interessato e il cui funzionamento costituisce temporaneamente un onere veramente eccessivo per lo Stato ACP o per gli altri beneficiari.

Testo vigente dal 12 febbraio 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-02-03;11~art58 · fonte su Normattiva