1. La presente convenzione entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data di deposito degli strumenti di ratifica da parte degli Stati membri e di almeno due terzi degli Stati ACP nonche' dell'atto di notifica della conclusione della presente convenzione da parte della Comunita'. 2. Lo Stato ACP che non ha espletato le procedure di cui all'articolo 182 alla data dell'entrata in vigore della presente convenzione come previsto al paragrafo 1, puo' procedervi soltanto entro i dodici mesi successivi a detta entrata in vigore e puo' proseguire tali procedure soltanto durante questi dodici mesi, a meno che, prima della scadenza di tale termine, detto Stato porti a conoscenza del Consiglio dei Ministri l'intenzione di espletare le procedure di cui sopra al piu' tardi entro sei mesi da tale termine e purche' proceda, in questo stesso periodo, al deposito dello strumento di ratifica. 3. Per gli Stati ACP che non hanno espletato le procedure di cui all'articolo 182 alla data dell'entrata in vigore della presente convenzione come previsto al paragrafo 1, la presente convenzione diventa applicabile il primo giorno del secondo mese successivo all'espletamento di dette procedure. 4. Gli Stati ACP firmatari che ratificano la presente convenzione alle condizioni di cui al paragrafo 2 riconoscono la validita' di qualsiasi misura di applicazione della presente convenzione presa tra la data d'entrata in vigore della medesima e la data in cui le sue disposizioni sono divenute ad essi applicabili. Salvo termine diverso eventualmente accordato dal Consiglio dei Ministri, essi assolvono, non oltre sei mesi dall'espletamento delle procedure di cui all'articolo 182, tutti gli obblighi loro incombenti ai sensi della presente convenzione o in forza di decisioni di applicazione prese dal Consiglio dei Ministri. 5. Il regolamento interno delle istituzioni stabilite dalla presente convenzione determina se ed a quali condizioni partecipino in veste di osservatori alle sedute delle istituzioni i rappresentanti degli Stati firmatari che, alla data dell'entrata in vigore della presente convenzione, non hanno ancora espletato le procedure di cui all'articolo 182. Tali disposizioni restano in vigore solo fino al momento in cui la presente convenzione diventa applicabile a detti Stati e perdono comunque ogni efficacia alla data in cui, secondo il disposto del paragrafo 2, lo Stato in questione non puo' piu' procedere alla ratifica della presente convenzione.

Testo vigente dal 29 dicembre 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-11-29;887~art183 · fonte su Normattiva