• 1)Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, sono considerati direttamente trasportati dal Libano nella Comunita' o dalla Comunita' in Libano, i prodotti originari il cui trasporto viene effettuato senza l'attraversamento di territori diversi da quelli delle Parti contraenti. Tuttavia, il trasporto dei prodotti originari del Libano o della Comunita', in una sola spedizione, puo' effettuarsi con attraversamento di territori diversi da quelli delle parti contraenti, all'occorrenza con trasbordo o con deposito temporaneo in tali territori, a condizione che l'attraversamento di questi ultimi sia giustificato da ragioni geografiche, che i prodotti siano rimasti sotto la sorveglianza delle autorita' doganali del paese di transito o del paese in cui e' stato effettuato il deposito, non vi siano stati messi in commercio o immessi al consumo e vi subiscano eventualmente soltanto operazioni di scarico e ricarico od operazioni dirette a conservarli nel loro stato. 2. La prova che sussistano le condizioni di cui al paragrafo 1, e' fornita presentando alle autorita' doganali competenti nella Comunita' o in Libano:
  • a)un titolo giustificativo del trasporto unico, predisposto nel paese beneficiario di esportazione, in base al quale e' stato attraversato il paese di transito;
  • b)o un'attestazione rilasciata dalle autorita' doganali del paese di transito contenente: la descrizione esatta delle merci; la data dello scarico o del ricarico delle merci o, eventualmente, la data del loro imbarco o del loro sbarco, con l'indicazione delle navi utilizzate; la certificazione delle condizioni nelle quali e' avvenuta la sosta delle merci;
  • c)oppure, in mancanza, qualsiasi documento probatorio.

Testo vigente dal 15 giugno 1978

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