1. A richiesta degli Stati ACP meno sviluppati, la Comunita' accorda particolare attenzione all'applicazione delle seguenti misure di aiuto:

  • a)assistenza tecnica necessaria per individuare, preparare ed attuare loro progetti rientranti nel quadro della programmazione dell'aiuto comunitario;
  • b)azioni di formazione del personale, direttivo o meno, necessario ai servizi di sviluppo economico ed alle amministrazioni tecniche di tali Stati. Questa formazione deve essere strettamente connessa con gli obiettivi pratici fissati dallo Stato interessato e deve essere attuata, per quanto possibile, nel territorio dello stesso. 2. Possono inoltre applicarsi a tali Stati le seguenti misure speciali di aiuto:
  • a)appoggio a ricerche miranti a trovare soluzioni per alcuni problemi specifici di sviluppo economico e sociale;
  • b)appoggio allo sviluppo di piccole e medie imprese e all'attuazione di piccole azioni di sviluppo rurale. 3. In deroga all'articolo 46, paragrafo 2 della Convenzione, la Comunita' puo' finanziare, in modo temporaneo e decrescente, previo esame delle necessita' e dei mezzi di ciascuno Stato ACP interessato, i costi d'esercizio o gravi riparazioni per realizzazioni da essa finanziate in antecedenza che rivestono particolare importanza per lo sviluppo economico e sociale dello Stato interessato. Questi aiuti sono concessi solo se tali costi d'esercizio o tali riparazioni si rivelano troppo onerosi per lo Stato o gli altri beneficiari.

Testo vigente dal 12 febbraio 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-02-03;11~protocollo-n-2-art11 · fonte su Normattiva