1. La preparazione dei progetti e dei programmi rientranti nel quadro del programma di aiuto comunitario stabilito di comune accordo e' di competenza degli Stati ACP interessati o degli altri beneficiari da essi autorizzati. La Comunita' puo', a richiesta di questi Stati, prestare la sua assistenza tecnica alla preparazione dei dossier di progetti o programmi. 2. Via via che sono pronti, questi dossier vengono presentati alla Comunita' dai beneficiari di cui all'articolo 49, paragrafo 1, oppure, con l'accordo espresso dello Stato o degli Stati ACP interessati, da quelli di cui all'articolo 49, paragrafo 2.
Testo vigente dal 12 febbraio 1976
