1. La preparazione dei progetti e dei programmi rientranti nel quadro del programma di aiuto comunitario stabilito di comune accordo e' di competenza degli Stati ACP interessati o degli altri beneficiari da essi autorizzati. La Comunita' puo', a richiesta di questi Stati, prestare la sua assistenza tecnica alla preparazione dei dossier di progetti o programmi. 2. Via via che sono pronti, questi dossier vengono presentati alla Comunita' dai beneficiari di cui all'articolo 49, paragrafo 1, oppure, con l'accordo espresso dello Stato o degli Stati ACP interessati, da quelli di cui all'articolo 49, paragrafo 2.

Testo vigente dal 12 febbraio 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-02-03;11~art52 · fonte su Normattiva