1. Per rispondere concretamente alle esigenze di sviluppo degli enti locali, il Fondo partecipa al finanziamento di microprogetti su richiesta degli Stati ACP. 2. Gli importi a tal fine necessari sono inclusi nel programma indicativo di aiuto comunitario di cui all'articolo 109, paragrafo 3, ed i relativi stanziamenti sono prelevati dalle sovvenzioni previste all'articolo 95, punto 1, lettera a), primo trattino per far fronte agli impegni corrispondenti a questo tipo di azioni. 3. Speciale priorita' e' data alla preparazione ed attuazione di microprogetti negli Stati ACP meno sviluppati.

Testo vigente dal 29 dicembre 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-11-29;887~art145 · fonte su Normattiva