1. Per rispondere in maniera concreta alle esigenze di sviluppo delle amministrazioni locali, il Fondo partecipa, a titolo sperimentale, al finanziamento di microprogetti, senza tuttavia pregiudicare i progetti che lo Stato ACP potrebbe includere nel suo programma nazionale di sviluppo finanziato dal Fondo. A tal fine si puo' utilizzare uno stanziamento di 20 milioni di unita' di conto, da prelevare sulle sovvenzioni previste dall'articolo 42, punto 1, lettera a), primo trattino della Convenzione per far fronte agli impegni corrispondenti a questo tipo di azioni. 2. Al termine del secondo anno d'applicazione della Convenzione il Consiglio dei ministri si pronuncia sul seguito da dare a questo esperimento.

Testo vigente dal 12 febbraio 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-02-03;11~protocollo-n-2-art14 · fonte su Normattiva