1. a) Per poter beneficiare di un finanziamento della Comunita', i microprogetti devono: - rispondere ad una necessita' reale e prioritaria constatata a livello locale; - comportare la partecipazione attiva degli enti locali.

  • b)L'intervento del Fondo in ciascun microprogetto non puo' superare 150.000 UCE. 2. I programmi di microprogetti riguardano piccoli progetti con un impatto economico e sociale sulla vita delle popolazioni e comunita' degli Stati ACP. Detti progetti sono di massima rurali, ma la Comunita' puo' partecipare anche al finanziamento di microprogetti nelle zone urbane. 3. I microprogetti riguardano in particolare: dighe, pozzi ed adduzioni d'acqua, sili e magazzini per il deposito di viveri e raccolti, elettrificazioni rurale, strade poderali e ponti, piste di atterraggio rurali, gettate, parchi e corridoi di vaccinazione scuole elementari, scuole di apprendistato, attivita' artigiane quali centri e cooperative, maternita', enti sociali, centri di animazione, capannoni merci, risanamenti e lottizzazioni urbani, locali destinati a incoraggiare le attivita' commerciali ed altri progetti rispondenti ai criteri di cui al paragrafo 1.

Testo vigente dal 29 dicembre 1980

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1980-11-29;887~art146 · fonte su Normattiva