La Commissione e le autorita' competenti degli Stati ACP curano che, in ciascuna operazione, vengano rispettati gli articoli 18, 19 e 20 e che l'offerta prescelta sia la piu' vantaggiosa dal punto di vista economico, con particolare riguardo alle qualifiche attestate dagli offerenti e alle garanzie da essi offerto, alla natura e alle condizioni di esecuzione dei lavori o delle forniture, al prezzo delle prestazioni, al loro costo d'utilizzo e al loro valore tecnico. Quando, applicando detti criteri, si riconosca che due offerte sono equivalenti, si da' la preferenza all'offerta che consente il maggior impiego possibile delle risorse materiali e umane degli Stati ACP. Esse curano che tutti i criteri di scelta siano menzionati nel fascicolo della gara d'appalto. Il risultato delle gare d'appalto e' pubblicato al piu' presto nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee.
Testo vigente dal 12 febbraio 1976
