1. Per ogni azione di cooperazione tecnica che da' luogo a una procedura mediante trattativa privata, la Commissione stabilisce un elenco ristretto di candidati, cittadini degli Stati membri e/o degli Stati ACP, scelti in base a criteri che ne garantiscano le qualifiche, l'esperienze e l'indipendenza e tenuto conto della loro disponibilita' per la azione prevista. Lo Stato ACP interessato sceglie liberamente fra i candidati in elenco quello con cui intende trattare. 2. Qualora, sia bandita una gara di appalto, la Commissione e lo Stato ACP interessato stabiliscono, in stretta collaborazione, l'elenco ristretto dei candidati in base ai criteri enunciati al paragrafo 1. Il contratto e' assegnato al candidato la cui offerta e' giudicata dalla Commissione e dallo Stato ACP interessato come la piu' vantaggiosa dal punto di vista economico. 3. Gli uffici di studio ACP che possono essere presi in considerazione per azioni di cooperazione tecnica sono scelti di comune accordo dalla Commissione e dallo o dagli Stati ACP interessati.

Testo vigente dal 12 febbraio 1976

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1976-02-03;11~protocollo-n-2-art25 · fonte su Normattiva