Per favorire la piu' ampia partecipazione delle societa' degli Stati ACP all'esecuzione dei contratti di appalto di opere e di forniture finanziati con le risorse del Fondo gestite dalla Commissione:
- a)viene organizzata una procedura accelerata d'indizione delle gare di appalto quando si tratti di eseguire lavori la cui stima sia inferiore a 3,5 milioni di UCE. Detta procedura comporta misure di pubblicazione limitate allo Stato ACP interessato ed agli Stati ACP vicini nonche', per il deposito delle offerte, termini fissati conformemente alla regolamentazione vigente nello Stato ACP interessato. L'organizzazione di tale procedura accelerata non esclude la possibilita' che la Commissione proponga allo Stato ACP interessato una gara d'appalto internazionale, quando risulta che la natura dei lavori da eseguire, o l'interesse di ampliare la partecipazione, giustificano il ricorso alla concorrenza internazionale;
- b)per l'esecuzione di lavori di costo inferiore a 3,5 milioni di UCE, le imprese degli Stati ACP beneficiano di una preferenza del 10% nel confronto con le offerte di qualita' economica e tecnica equivalente. Questa preferenza riservata alle sole imprese nazionali degli Stati ACP, determinate secondo la legislazione nazionale di questi ultimi, a condizione che abbiano la residenza fiscale e la sede principale di attivita' in uno Stato ACP e che una congrua parte del capitale e dei dirigenti sia fornita da uno o piu' Stati ACP;
- c)per la consegna delle forniture, le imprese di produzione industriale o artigianale degli Stati ACP beneficiano di una preferenza del 15% nel confronto con le offerte di qualita' economica e tecnica equivalente. Tale preferenza e' riservata alle sole imprese nazionali degli Stati ACP che apportano un margine sufficiente di valore aggiunto.
Testo vigente dal 29 dicembre 1980
