1. Per le azioni di cooperazione tecnica vengono stipulati contratti di servizi con un ufficio o una societa' di studi o di consulenza, con un tecnico consulente od un esperto, scelti soprattutto in base alle loro qualifiche professionali e alla loro esperienza pratica dei problemi che dovranno trattare. A parita' di competenza, sara' data preferenza ad un esperto o ad un ufficio studi degli Stati ACP. Eccezionalmente, esse possono essere realizzate in economia. 2. Per accelerare le procedure, i contratti di servizi, ivi compresi gli atti per l'assunzione di consulenti ed altri specialisti dell'assistenza tecnica, possono essere negoziati, elaborati e conclusi, dall'ordinatore nazionale su proposta della Commissione o con il suo accordo, oppure dalla Commissione d'intesa con lo Stato ACP interessato quando si tratti di azioni urgenti, di scarsa entita' o di breve durata, soprattutto per le perizie che devono servire per la preparazione dei progetti e programmi di azioni.

Testo vigente dal 29 dicembre 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-11-29;887~art140 · fonte su Normattiva