1. a) Per ogni azione di cooperazione tecnica che dia luogo a gara, la Commissione e lo Stato ACP interessato stabiliscono di comune accordo entro due mesi dalla domanda, eventualmente dopo preselezione, un elenco ristretto di candidati cittadini degli Stati membri e/o degli Stati ACP, selezionati tenendo conto della loro situazione giuridica e finanziaria, delle loro qualifiche, della loro esperienza, della loro indipendenza, della loro disponibilita' e dei criteri e principi definiti nell'articolo 209.

  • b)A seconda dei casi, la gara puo' riguardare: - sia, insieme la concezione dell'azione di cooperazione, le prestazioni e il personale necessario, mentre gli elementi finanziari sono presentati simultaneamente ma separatamente e i prezzi da pagare restano da negoziare successivamente; - oppure anche i prezzi allorche', in casi particolari giustificati, l'azione di cooperazione presenti un grado inferiore di complessita'.
  • c)Il capitolato d'appalto, redatto dallo Stato ACP d'intesa con la Commissione, precisale modalita' di presentazione delle offerte nonche' i criteri da utilizzare per la scelta dell'aggiudicatario, la quale deve essere fatta entro trenta giorni dalla data di spoglio delle offerte.
  • d)Fatti salvi i poteri rispettivi dell'ordinatore nazionale e del delegato definiti negli articoli 227 e 228, il contratto e' aggiudicato dalle autorita' competenti dello Stato ACP, con riserva dell'accordo della Commissione. L'offerta prescelta deve essere la piu' vantaggiosa, tenendo segnatamente conto del suo valore tecnico, dell'organizzazione e della metodologia proposta per le prestazioni, della competenza, dell'esperienza e delle attitudini del personale addetto all'operazione, come pure, nel caso contemplato alla lettera b) secondo trattino, del prezzo delle prestazioni. 2. Quando si ricorre alla trattativa privata, l'aggiudicatario e' designato dallo Stato ACP su proposta della Commissione. Un candidato puo' essere proposto anche dallo Stato ACP. La proposta della Commissione e' notificata allo Stato ACP entro un mese dalla sua richiesta. La decisione dello Stato ACP e' presa nel mese successivo a tale notifica. 3. Per accelerare le procedure, i contratti di servizi, compresi gli atti per l'assunzione di consulenti ed altri specialisti dell'assistenza tecnica, possono essere negoziati, elaborati e conclusi dall'ordinatore nazionale, su proposta della Commissione o con il suo accordo, oppure dalla Commissione d'intesa con lo Stato ACP interessato, segnatamente quando si tratti di azioni urgenti, di scarsa entita' o di breve durata e soprattutto per le perizie che devono servire per la preparazione e l'esecuzione delle azioni. 4. Su richiesta dello Stato ACP interessato, la Commissione puo', quando si tratti di assistenza tecnica a carattere individuale, provvedere all'assunzione e alla gestione degli esperti assunti a tal fine, per il tramite della sua agenzia competente. 5. Gli uffici negli Stati ACP che possono essere presi in considerazione per azioni di cooperazione tecnica sono selezionati di comune accordo dalla Commissione e dallo o dagli Stati ACP interessati. 6. In casi eccezionali, in accordo con la Commissione, si puo' far ricorso a uffici studi o ad esperti di paesi terzi.

Testo vigente dal 29 marzo 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81~art211 · fonte su Normattiva