Quando uno Stato ACP dispone nel suo personale amministrativo e tecnico di elementi nazionali tali da costituire una parte sostanziale dell'organico necessario all'esecuzione in economia di un progetto di cooperazione tecnica: la Comunita' puo', in casi eccezionali, contribuire alle spese, fornendo materiali eventualmente mancanti o mettendo a disposizione esperti di un altro Stato per completare l'organico. La partecipazione della Comunita' si limita all'assunzione dei costi di misure supplementari strettamente connesse con detto progetto ed esclude qualsiasi spesa permanente di esercizio.

Testo vigente dal 12 febbraio 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-02-03;11~protocollo-n-2-art28 · fonte su Normattiva