fini dell'attuazione del presente Accordo le Parti saranno tenute a rispettare la legislazione del Paese ospitante. Il Paese ospitante si asterra' dall'imporre al personale in visita punizioni, misure disciplinari ed altre sanzioni o misure previste dalla legislazione penale militare del Paese ospitante.

Testo vigente dal 4 febbraio 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-01-15;11~accordo-art3 · fonte su Normattiva