fini dell'attuazione del presente Accordo le Parti saranno tenute a rispettare la legislazione del Paese ospitante. Il Paese ospitante si asterra' dall'imporre al personale in visita punizioni, misure disciplinari ed altre sanzioni o misure previste dalla legislazione penale militare del Paese ospitante.
Testo vigente dal 4 febbraio 2003
