Paese che invia il personale sostiene le spese di viaggio di andata e ritorno nonche' le spese di missione e di assicurazione. Il Paese ospitante sostiene le spese di viaggio all'interno del Paese, di vitto e di alloggio se possibile nelle installazioni militari. Se necessario il Paese ospitante fornisce l'assistenza sanitaria, compreso l'eventuale ricovero in un ospedale militare ai membri' della delegazione in visita, limitatamente al pronto soccorso.

Testo vigente dal 4 febbraio 2003

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2003-01-15;11~accordo-art4 · fonte su Normattiva