Art. 4 (Accordo) — Editoria e stampa
Ciascuna delle Parti contraenti favorira' la collaborazione in campo editoriale, incoraggiando in particolare le traduzioni e la pubblicazione di opere letterarie e scientifiche dell'altra Parte. Le due Parti contraenti promuoveranno lo sviluppo dei contatti e della collaborazione tra gli organismi e le agenzie di stampa dei due Paesi e tra editori di giornali e riviste, nonche' lo scambio di giornalisti e corrispondenti.
Testo vigente dal 23 gennaio 2004
