Le Parti contraenti favoriranno sul proprio territorio l'attivita' delle istituzioni scolastiche dell'altra Parte e del personale ad esse destinato. Esse faciliteranno l'iscrizione degli studenti locali nelle istituzioni scolastiche dell'altra Parte sul proprio territorio. Le Parti s'impegnano ad assicurare l'esenzione dai diritti doganali e dalle altre tasse di importazione per il materiale didattico e di studio, necessario al funzionamento delle istituzioni scolastiche.

Testo vigente dal 22 dicembre 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-12-09;258~accordo-art9 · fonte su Normattiva