Art. 9 (Accordo) — Istituzioni scolastiche
Le Parti contraenti favoriranno sul proprio territorio l'attivita' delle istituzioni scolastiche dell'altra Parte e del personale ad esse destinato. Esse faciliteranno l'iscrizione degli studenti locali nelle istituzioni scolastiche dell'altra Parte sul proprio territorio. Le Parti s'impegnano ad assicurare l'esenzione dai diritti doganali e dalle altre tasse di importazione per il materiale didattico e di studio, necessario al funzionamento delle istituzioni scolastiche.
Testo vigente dal 22 dicembre 2005
