[1]Modalita' di cooperazione
[2]Le Parti convengono di attuare la cooperazione nelle seguenti forme:
- a)visite ufficiali e riunioni di lavoro tra delegazioni di organi militari;
- b)scambio di relatori e di personale di formazione, nonche' di studenti provenienti da istituti militari;
- c)attivita' di consulenza nell'ambito del potenziamento e dell'utilizzo degli armamenti e della tecnica militare, cosi' come in altre aree di interesse militare e tecnico-militare;
- d)scambio di delegazioni e di esperienze;
- e)partecipazione a conferenze e seminari;
- f)partecipazione, in qualita' di osservatori, a manovre e altre esercitazioni militari nazionali;
- g)scambio di informazioni, documenti e servizi;
- h)altre forme di cooperazione eventualmente concordate tra le due Parti.
Testo vigente dal 15 febbraio 2017
