[1]Modalita' di cooperazione

[2]Le Parti convengono di attuare la cooperazione nelle seguenti forme:

  • a)visite ufficiali e riunioni di lavoro tra delegazioni di organi militari;
  • b)scambio di relatori e di personale di formazione, nonche' di studenti provenienti da istituti militari;
  • c)attivita' di consulenza nell'ambito del potenziamento e dell'utilizzo degli armamenti e della tecnica militare, cosi' come in altre aree di interesse militare e tecnico-militare;
  • d)scambio di delegazioni e di esperienze;
  • e)partecipazione a conferenze e seminari;
  • f)partecipazione, in qualita' di osservatori, a manovre e altre esercitazioni militari nazionali;
  • g)scambio di informazioni, documenti e servizi;
  • h)altre forme di cooperazione eventualmente concordate tra le due Parti.

Testo vigente dal 15 febbraio 2017

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urn:nir:stato:legge:2017-01-25;11~accordo-art3 · fonte su Normattiva