[1]Risarcimento dei danni

[2]1. Il risarcimento dei danni provocati alla Parte ospitante da un membro della Parte inviante durante o in relazione alla propria missione/esercitazione nell'ambito del presente Accordo, sara' a carico della Parte inviante. 2. Qualora le Parti siano congiuntamente responsabili di perdite o danni causati a terzi nello svolgimento, o in connessione con, attivita' condotte ai sensi del presente Accordo, le Parti rimborseranno tale perdita o danno.

Testo vigente dal 15 febbraio 2017

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urn:nir:stato:legge:2017-01-25;11~accordo-art7 · fonte su Normattiva