[1]nel porto di Trieste

[2]1. La Parte austriaca si impegna ad incoraggiare gli investimenti da parte di organizzazioni economiche e di imprese austriache nel porto di Trieste, sia nel settore delle infrastrutture, sia sotto forma di insediamenti industriali. 2. Essa incoraggia altresi' ogni opportuna azione di informazione, anche per mezzo di seminari e di scambi di delegazioni, da parte della Camera Federale per l'Economia austriaca d'intesa con la Camera di Commercio di Trieste e l'Ente Autonomo del Porto di Trieste. 3. La Commissione Mista istituita dall'Art. 7 e' incaricata di seguire i progressi registrati in vista del raggiungimento degli obbiettivi di cui al 1° comma del presente articolo.

Testo vigente dal 25 marzo 1987

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urn:nir:stato:legge:1987-03-06;110~accordo-art6 · fonte su Normattiva