[1]in vigore e validita'

[2]Il presente Accordo e' sottoposto a ratifica in conformita' alle norme costituzionali delle due Parti contraenti ed entra in vigore all'atto dello scambio degli strumenti di ratifica. Il presente Accordo restera' in vigore a tempo indeterminato. Esso potra' essere denunciato con un preavviso scritto di 6 mesi non prima di cinque anni dalla sua entrata in vigore, salvo il caso in cui gli Stati contraenti prendano di comune accordo una altra decisione. Fatto a Trieste in due originali in italiano e tedesco, ciascuno dei due testi facendo ugualmente fede, il 4 ottobre 1985.

[3]PER LA REPUBBLICA ITALIANA PER LA REPUBBLICA D'AUSTRIA

[4]Parte di provvedimento in formato grafico

[5]Visto, il Ministro degli affari esteri ANDREOTTI

Testo vigente dal 25 marzo 1987

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urn:nir:stato:legge:1987-03-06;110~accordo-art8 · fonte su Normattiva