[1]ARTICOLO XVI Il presente Accordo entrera' in vigore al momento dello scambio degli strumenti di ratifica ed avra' validita' quinquennale, rinnovabile tacitamente, salvo denuncia con preavviso non inferiore a sei mesi. L'Accordo avra' comunque effetto fino alla conclusione dei programmi in atto alla data della sua denuncia. In attesa della ratifica e dell'entrata in vigore del presente Accordo, le due Parti si ispireranno, nelle loro reciproche relazioni, ai principi definiti nell'Accordo medesimo. Fatto in duplice copia a Roma il 30 aprile 1990, in lingua italiana e in lingua spagnola, ambedue i testi facenti ugualmente fede.

[2]Per il Governo della Per il Governo della Repubblica Italiana Repubblica di Bolivia

[3]Parte di provvedimento in formato grafico

Testo vigente dal 9 marzo 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-02-24;158~accordo-artxvi · fonte su Normattiva