[1]presente Accordo entra in vigore a partire dal momento in cui i due Stati contraenti si saranno notificati, per iscritto e per via diplomatica, l'avvenuto adempimento delle procedure previste dai rispettivi ordinamenti per l'entrata in vigore. Esso restera' in vigore a tempo indeterminato e potra' essere denunciato per via diplomatica con un preavviso scritto di 6 mesi, non prima di 10 anni dalla sua entrata in vigore, salvo il caso in cui gli Stati contraenti decidano altrimenti di comune accordo. Fatto a Vienna, il 3 aprile 1986, in due originali, uno in lingua italiana e l'altro in lingua tedesca,entrambi i testi facenti egualmente fede.

[2]PER LA REPUBBLICA ITALIANA PER LA REPUBBLICA D'AUSTRIA

[3]Parte di provvedimento in formato grafico

Testo vigente dal 21 novembre 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-11-07;507~accordo-art12 · fonte su Normattiva