[1]1. Le disposizioni della presente convenzione si applicano anche agli eventi verificatisi prima della sua entrata in vigore. 2. In caso di denuncia, le disposizioni della presente convenzione rimarranno applicabili ai diritti acquisiti, nonostante le disposizioni restrittive che i regimi di ciascuno dei due paesi contraenti possano prevedere per il caso di residenza all'estero di un assicurato. 3. Per cio' che riguarda i diritti in corso di acquisizione relativi a periodi di assicurazione compiuti prima della data nella quale la presente convenzione cessera' di essere in vigore, rimarranno applicabili le disposizioni della presente convenzione alle condizioni che saranno stabilite in un accordo complementare.

[2]In fede di che, i plenipotenziari dei due Stati hanno firmato la presente convenzione, apponendovi i loro sigilli.

[3]Roma, li' 17 ottobre 1951

[4]Per l'Italia Per la Svizzera REALE SAXER

[5]Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

[6]Il Ministro per gli affari esteri DE GASPERI

Testo vigente dal 26 agosto 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-07-30;1100~art14 · fonte del testo