1. La presente convenzione, il cui originale e' redatto in lingua italiana e francese sara' ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Berna appena possibile. 2. La presente convenzione entrera' in vigore il giorno dello scambio degli strumenti di ratifica, con effetto dal 1 gennaio 1951. Le disposizioni contenute negli articoli 5, quarto alinea e 6, secondo alinea, avranno, tuttavia, effetto dal 1 gennaio 1948. 3. La convenzione del 4 aprile 1949 tra l'Italia e la Svizzera, relativa alle assicurazioni sociali, e' abrogata dal giorno dello scambio degli strumenti di ratifica della presente convenzione, con effetto dalle date fissate al secondo alinea. 4. La presente convenzione sara' valida fino al 31 dicembre 1953 e si considerera' rinnovata tacitamente di anno in anno qualora non sia denunciata dall'uno o dall'altro dei paesi contraenti. La denuncia deve essere notificata tre mesi prima dello scadere del termine originale o rinnovato.

Testo vigente dal 26 agosto 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-07-30;1100~art13 · fonte del testo