I ricorsi che debbono essere presentati, entro un periodo di tempo determinato, ad una autorita' o ad un organismo competente di uno dei due Paesi contraenti, sono considerati come presentati nel periodo di tempo prescritto se essi sono presentati, entro lo stesso periodo di tempo, ad una delle corrispondenti Autorita' od organismi dell'altro Paese. In tal caso quest'ultima Autorita' o quest'ultimo organismo deve trasmettere, senza ritardo, detti ricorsi alla Autorita' o all'organismo competente del primo Paese, accusandone ricevuta all'interessato.

Testo vigente dal 12 marzo 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-02-04;122~art24 · fonte del testo