Art. 15 (Convenzione)
[1]Osservanza dei termini
[2]1. Le istanze presentate presso gli enti assicuratori di uno dei due Stati valgono anche quali istanze presentate presso gli enti assicuratori dell'altro Stato. 2. I ricorsi che devono essere presentati entro un determinato termine ad una autorita' competente in materia di assicurazione sociale di uno dei due Stati saranno considerati ricevibili, anche se presentati entro tale termine a un corrispondente ufficio dell'altro Stato. Tale ufficio deve inviare senza indugio il ricorso all'autorita' competente.
Testo vigente dal 28 marzo 1950
