[1]Convenzione tra l'Italia e l'Austria sulle assicurazioni sociali

[2]Il Presidente della Repubblica italiana ed il Presidente Federale della Repubblica d'Austria, animati dal desiderio di regolare i rapporti in materia di assicurazioni sociali tra i due Stati, hanno stabilito di concludere in proposito una Convenzione, ed hanno, quindi, nominato i loro plenipotenziari:

[3]IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

[4]Dott. Giuseppe COSMELLI, Inviato Straordinario e Ministro Plenipotenziario

[5]IL PRESIDENTE FEDERALE DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA

[6]Dott. h. c. ing. Leopoldo FIGL, Cancelliere Federale, Dott. Victor GEHRMANN, Direttore Generale al Ministero Federale per l'Amministrazione Sociale, i quali, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, hanno concordato le seguenti disposizioni:

[7]Art. 1.

[8]Paragrafo 1. I cittadini italiani e i cittadini austriaci, nonche' i loro familiari e aventi diritto, sono equiparati gli uni agli altri nei diritti e negli obblighi derivanti dalle legislazioni sulle assicurazioni sociali obbligatorie enumerate nell'art. 2.

[9]Paragrafo 2. I cittadini italiani in Austria e i cittadini austriaci in Italia possono, inoltre, beneficiare delle disposizioni concernenti l'assicurazione volontaria o facoltativa secondo le legislazioni enumerate nell'articolo 2, alle stesse condizioni dei cittadini dello Stato ove essi risiedono.

Testo vigente dal 3 dicembre 1954

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urn:nir:stato:legge:1954-10-29;1104~art1 · fonte del testo