[1]Paragrafo 1. Il lavoratore conserva il diritto alle prestazioni nel confronti dell'Ente presso il quale e' assicurato anche se l'evento coperto dall'assicurazione si verifichi nel territorio dell'altro Stato, qualora il rapporto di lavoro e il rapporto di assicurazione non siano ancora terminati.

[2]Paragrafo 2. Per la corresponsione di tali prestazioni e per il rimborso di esse all'Ente assicuratore dello Stato in cui il lavoratore temporaneamente risiede, si provvede in conformita' dei periodi secondo e terzo dell'articolo 12 paragrafo 1.

Testo vigente dal 3 dicembre 1954

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urn:nir:stato:legge:1954-10-29;1104~art11 · fonte del testo