[1]Paragrafo 1. I familiari del lavoratore che si trasferiscono dal territorio di uno Stato nel territorio dell'altro Stato hanno diritto alle prestazioni dell'assicurazione malattia e dell'assicurazione tubercolosi a carico dello Ente assicuratore di quest'ultimo Stato, ove ricorrano nei confronti del lavoratore stesso, le condizioni previste al paragrafo 1 dell'articolo 9. Qualora, pero', i familiari risiedano nello Stato di origine, le prestazioni saranno corrisposte dall'Ente assicuratore di questo Stato nei limiti e con le modalita' di cui alla legislazione ivi vigente e senza alcuna speciale autorizzazione. In tale caso le spese sono rimborsate dall'Ente debitore all'Ente assicuratore dello Stato di origine anche mediante compensi unitari, pro capite o globali da concordarsi a norma dell'articolo 41.

[2]Paragrafo 2. I familiari del lavoratore, che si trasferiscono dallo Stato in cui risiedono nell'altro Stato, hanno diritto alle prestazioni dell'assicurazione malattia e dell'assicurazione tubercolosi nel nuovo Stato per tutta la durata stabilita dalla legislazione dello stesso Stato, tenuto conto delle prestazioni gia' ricevute allo stesso titolo nello Stato dal quale provengono.

Testo vigente dal 3 dicembre 1954

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urn:nir:stato:legge:1954-10-29;1104~art12 · fonte del testo