Se ad un assicurato, al quale sia stata liquidata una rendita per infortunio sul lavoro o per malattia professionale dall'Ente assicuratore di uno Stato, dovesse nell'altro Stato essere liquidata un'altra rendita a seguito di un nuovo infortunio o malattia professionale, l'Ente assicuratore di questo Stato terra' conto della precedente rendita come se anche questa fosse a suo carico.

Testo vigente dal 3 dicembre 1954

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urn:nir:stato:legge:1954-10-29;1104~art18 · fonte del testo