In quanto siano applicabili, valgono anche per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali le disposizioni stabilite negli articoli 10 e 41, ma limitatamente alle prestazioni sanitarie ed economiche che sono dovute per il periodo della inabilita' temporanea in applicazione della legislazione italiana, e fino al termine della cura in applicazione della legislazione austriaca. Per le altre prestazioni, specialmente per le rendite e per gli assegni di morte si applicano le disposizioni degli articoli 7 e 38.

Testo vigente dal 3 dicembre 1954

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urn:nir:stato:legge:1954-10-29;1104~art19 · fonte del testo