Per le assicurazioni sociali si applicano, in via di principio, le disposizioni dello Stato contraente nel cui territorio e' esercitata l'attivita' rilevante per l'assicurazione.
Testo vigente dal 10 settembre 1954
Per le assicurazioni sociali si applicano, in via di principio, le disposizioni dello Stato contraente nel cui territorio e' esercitata l'attivita' rilevante per l'assicurazione.
Testo vigente dal 10 settembre 1954
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urn:nir:stato:legge:1954-07-17;823~art4 · fonte del testo