Gli articoli 7 e 38, nonche' gli articoli da 9 a 13 non si applicano alle disposizioni delle assicurazioni speciali austriache in caso di malattia per i lavoratori indipendenti, per i beneficiari di rendite, per i beneficiari di prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione, per gli invalidi di guerra in formazione professionale e per i superstiti dei caduti in guerra.

Testo vigente dal 3 dicembre 1954

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1954-10-29;1104~art3 · fonte del testo