Gli articoli 7 e 38, nonche' gli articoli da 9 a 13 non si applicano alle disposizioni delle assicurazioni speciali austriache in caso di malattia per i lavoratori indipendenti, per i beneficiari di rendite, per i beneficiari di prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione, per gli invalidi di guerra in formazione professionale e per i superstiti dei caduti in guerra.
Testo vigente dal 3 dicembre 1954
