Le competenti Autorita' jugoslave avranno sempre il diritto di visita delle navi da pesca italiane durante la loro permanenza nelle zone previste nel presente Accordo. In caso di contestazione per stabilire se una nave da pesca italiana abbia pescato nelle zone previste dal presente Accordo oppure al di fuori di esse, faranno fede le contestazioni delle Autorita' jugoslave sulla base dei nomi e dei tracciati inseriti nelle carte nautiche indicate ai punti a), b), c), d), dell'articolo 1 del presente Accordo. In caso di cattura di nave da pesca italiana, il comandante della nave jugoslava compilera' sul luogo del fermo il verbale di cattura su modulo a stampa redatte in una delle lingue jugoslave ed in italiano. Il comandante della nave jugoslava indichera' nel verbale, oltre alle ragioni della cattura, la posizione in cui la nave e' stata catturata e, se la nave stava fuggendo, egli indichera' anche la posizione in cui la nave pescava, l'ora della cattura, lo stato del mare, la direzione del vento, le condizioni di visibilita', come pure se la nave catturata era munita dei documenti e istrumenti previsti dall'articolo 8 del presente Accordo. Il comandante della nave italiana deve firmare il verbale di cattura e, in quanto non sia d'accordo su qualcuno dei fatti indicati nel verbale, puo' apporre le sue osservazioni sul verbale stesso, in lingua italiana. Il comandante della nave jugoslava consegnera' al comandante della nave italiana catturata una copia conforme del verbale con le eventuali osservazioni, non appena sara' compilato il verbale stesso.
Testo vigente dal 23 dicembre 1971
