Le competenti autorita' jugoslave avranno sempre il diritto di visita delle navi da pesca italiane durante la loro permanenza nelle zone previste nel presente Accordo. In caso di contestazione se una nave da pesca italiana abbia pescato nelle zone previste dal presente Accordo o al di fuori di esse, faranno fede le constatazioni delle autorita' competenti jugoslave sulla base dei nomi e dei tracciati inseriti nelle carte costiere allegate sotto II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, al presente Accordo, avendo presente anche le disposizioni dei capoversi seguenti. Nel caso della cattura della nave da pesca italiana, il comandante della nave jugoslava compilera' sul luogo del fermo il verbale di cattura su modulo stampato in una delle lingue jugoslave ed in italiano. Il comandante della nave jugoslava indichera' nel verbale, oltre alle ragioni della cattura, la posizione in cui la nave e' stata catturata e, se la nave e' fuggita, egli indichera' anche la posizione in cui la nave catturata pescava, l'ora della cattura, lo stato del mare, la direzione del vento, le condizioni di visibilita', come pure se la nave catturata era munita dei documenti e istrumenti previsti dall'art. 8 del presente Accordo. Il comandante della nave italiana deve firmare il verbale di cattura e, in quanto non sia d'accordo con qualcuno dei fatti indicati nel verbale, puo' apporre le sue osservazioni sul verbale stesso, in lingua italiana. Il comandante della nave jugoslava consegnera' al comandante della nave italiana catturata una copia conforme del verbale con le eventuali osservazioni, non appena sara' compilato il verbale stesso.

Testo vigente dal 22 agosto 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-07-14;717~accordo-art11 · fonte su Normattiva