1. Ciascuno Stato Parte, al momento della firma, ratifica, accettazione e approvazione o adesione, puo' formulare delle riserve che non siano incompatibili con gli obiettivi e gli scopi del presente Trattato. 2. Lo Stato Parte puo' ritirare sua riserva in qualunque momento tramite notifica al Depositario.

Testo vigente dal 15 ottobre 2013

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urn:nir:stato:legge:2013-10-04;118~trattato-art25 · fonte su Normattiva