Art. 25 (Trattato)
1. Ciascuno Stato Parte, al momento della firma, ratifica, accettazione e approvazione o adesione, puo' formulare delle riserve che non siano incompatibili con gli obiettivi e gli scopi del presente Trattato. 2. Lo Stato Parte puo' ritirare sua riserva in qualunque momento tramite notifica al Depositario.
Testo vigente dal 15 ottobre 2013
