[1]Obblighi imposti dal diritto internazionale indipendentemente dai trattati

[2]La nullita', l'estinzione o la denuncia di un trattato, il ritiro di una delle parti o la sospensione dell'applicazione del trattato, quando siano dovute all'applicazione della presente convenzione od alle disposizioni del trattato, non pregiudicano in alcun modo il dovere di uno Stato di adempiere ogni obbligo che sia enunciato nel trattato, al quale sia soggetto in base al diritto internazionale indipendentemente dal trattato stesso.

Testo vigente dal 30 aprile 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-02-12;112~art43 · fonte su Normattiva