della nullita' di un trattato in conflitto con una norma imperativa di diritto internazionale generale. 1. Nel caso di un trattato che sia nullo in virtu' dell'articolo 53, le parti sono tenute;

  • a)ad eliminare, per quanto possibile, le conseguenze di ogni atto compiu'to in base ad una disposizione che sia in conflitto con la norma imperativa di diritto internazionale generale;
  • b)a far in modo tale che le loro relazioni reciproche siano conformi alla norma cogente del diritto internazionale generale. 2. Nel caso di un trattato che divenga nullo e termini in virtu' dell'articolo 64, la fine del trattato;
  • a)libera le parti dall'obbligo di continuare ad applicare il trattato
  • b)non pregiudica alcun diritto, obbligo o situazione legale delle parti creati dall'applicazione del trattato prima che esso giungesse alla sua fine; tuttavia, detti diritti, obblighi o situazioni potranno in seguito essere mantenuti solamente se detto mantenimento non sia di per se' in conflitto con la nuova norma cogente del diritto internazionale generale.

Testo vigente dal 16 marzo 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-02-15;91~art71 · fonte su Normattiva