[1]Perdita del diritto di invocare un motivo di nullita' di un trattato o un motivo per porre termine ad esso, di ritirarsi dal trattato o di sospenderne l'applicazione

[2]Uno Stato non puo' piu' invocare un motivo di nullita' di un trattato o un motivo per porre termine ad esso, di ritirarsi dal trattato o di sospenderne l'applicazione in base agli articoli da 46 a 50 od agli articoli 60 e 62 se, dopo essere venuto a conoscenza dei fatti, tale Stato:

  • a)abbia esplicitamente accettato di considerare che il trattato sia o valido, o in vigore, od ancora applicabile; o
  • b)debba, a motivo della propria condotta, essere considerato come avente accettato, a seconda del caso, la validita' del trattato o il suo mantenimento in vigore o in applicazione.

Testo vigente dal 30 aprile 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-02-12;112~art45 · fonte su Normattiva