[1]Mutamento fondamentale delle circostanze

[2]1. Un fondamentale mutamento delle circostanze che si sia prodotto in relazione a quelle che esistevano al momento della conclusione di un trattato e che non era stato previsto dalle parti, non puo' essere invocato coma motivo per porre termine al trattato o per ritirarsi da esso, a meno che:

  • a)l'esistenza di tali circostanze non abbia costituito una base essenziale per il consenso delle parti ad essere vincolate dal trattato; e che
  • b)tale cambiamento non abbia l'effetto di trasformare radicalmente il peso degli obblighi che restano da eseguire in base al trattato. 2. Un fondamentale mutamento delle circostanze non puo' essere invocato come motivo per porre termine ad un trattato o per ritirarsi da questo:
  • a)quando si tratti di un trattato che fissa una frontiera; o
  • b)quando il fondamentale mutamento derivi da una violazione, da parte della parte che la invoca, o di un obbligo del trattato o di qualsiasi altro obbligo Internazionale nei confronti di qualunque altro Stato che sia parte del trattato. 3. Se una parte puo', in base ai paragrafi precedenti, invocare un fondamentale mutamento delle circostanze quale motivo per porre termine ad un trattato o per ritirarsi da questo, essa puo' anche invocarla soltanto per sospendere l'applicazione del trattato.

Testo vigente dal 30 aprile 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-02-12;112~art62 · fonte su Normattiva