[1]Trattati in contrasto con una norma imperativa del diritto internazionale generale (jus cogens)

[2]E' nullo qualsiasi trattato che, al momento della sua conclusione, sia in contrasto con una norma imperativa di diritto internazionale generale. Ai fini della presente convenzione, per norma imperativa di diritto internazionale generale si intende una norma che sia stata accettata e riconosciuta dalla Comunita' internazionale degli Stati nel suo insieme in quanto norma alla quale non e permessa alcuna deroga e che non puo' essere modificata che da una nuova norma di diritto internazionale generale avente lo stesso carattere.

Testo vigente dal 30 aprile 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-02-12;112~art53 · fonte su Normattiva